La successione è un passaggio fondamentale che si verifica dopo la morte di un nostro caro. Determina come i suoi beni e le sue proprietà saranno trasferiti agli eredi o ai beneficiari designati. È un processo vitale per garantire una distribuzione equa e legale del patrimonio del defunto, contribuendo a evitare dispute e garantendo che le volontà del defunto vengano rispettate.
La successione si apre quando vi è un evento morte di un soggetto, che è colui che era il titolare dell’eredità, e si aprirà nell’ultimo domicilio del defunto, che è il luogo in cui esso ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Con l’apertura della successione avviene la sostituzione di una o più persone, che chiameremo eredi, i quali avranno la facoltà di accettare o rinunciare all’eredità.
La particolarità principale della successione è la trasmissione della titolarità di diritti e di obblighi.
L’eredità si devolve attraverso la successione legittima, quindi per volontà del legislatore nel caso in cui non vi è un testamento, invece, nel caso in cui il defunto abbia redatto testamento si procederà con la successione testamentaria.
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti nel momento dell’apertura della successione.
In forza del testamento possono essere chiamati all’eredità anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona - che deve essere vivente al tempo della morte del testatore - le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti.
Vi è una causa di esclusione della successione a causa di indegnità che non integra l’ipotesi di incapacità a succedere ma una esclusione dalla successione. La categoria delle persone indegne a succedere è indicata dal legislatore e riguarda:
A favore dei legittimari si applica la Successione Necessaria, in particolare quando il testatore, con le sue disposizioni testamentarie o con alcuni atti disposti quando era in vita, ha leso la quota che la legge riserva a questi soggetti.
In questo caso si dice, infatti, che è stata lesa la “Quota di Legittima”.
Dunque, per quota di legittima si intende quella quota della quale il testatore non può disporre, a differenza, invece, di quella quota disponibile, della quale può disporre liberamente.
Per stabilire se, il testatore, con le sue disposizioni, ha o meno leso la quota di legittima si deve effettuare un’operazione chiamata “Riunione Fittizia”.
Con la Riunione Fittizia si procede quindi alla ricomposizione ideale del patrimonio ereditario. Se con tale procedimento viene appurato che vi è stata una lesione contro gli eredi legittimari, allora colui che è stato leso può esperire due azioni messe a disposizione dal nostro ordinamento giuridico: l’Azione di riduzione e l’Azione di restituzione.
Se viene accolta la domanda di riduzione si procede quindi alla restituzione o alla riduzione delle disposizioni testamentarie fino a quando non viene integrata la quota di legittima.
Il nostro ordinamento non prevede la diseredazione, quindi non si potranno escludere dalla successione il coniuge, i figli e gli ascendenti.
La donazione in vita ha delle conseguenze giuridicamente importanti al momento della successione ereditaria. Infatti, se il de cuius ha donato beni ai suoi parenti prossimi e questi ultimi decidono di accettare l’eredità, sono obbligati alla collazione, a meno che non si verifichino circostanze particolari.
La collazione è l’atto con cui gli eredi necessari o legittimari conferiscono nell’asse ereditario ciò che il de cuius aveva donato loro in vita.
È sempre così?
No, vi è un’eccezione, la cosiddetta dispensa da collazione, cioè la situazione in cui il de cuius dispensa l’erede dalla collazione. In questo caso la scelta del de cuius si riflette sulla quota disponibile di eredità.
L’atto di collazione riguarda:
- donazioni dirette;
- donazioni indirette;
- ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per il matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita fatti in loro favore.
Cosa è escluso dalla collazione?
Sono escluse:
- le spese di mantenimento e di educazione;
- le spese sostenute per malattia;
- le spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (ma rientrano nella collazione anche le spese sostenute dal de cuius per il corredo nuziale, per l’istruzione artistica o professionale se di molto superiori alla norma, tenendo conto delle condizioni economiche del defunto);
- le donazioni fatte per riconoscenza o per i servizi resi;
- i beni periti per cause che non sono imputabili al donatario (per esempio un’automobile che ha subìto un atto vandalico tale da renderla inutilizzabile o un appartamento distrutto da un terremoto).