Le assicurazioni sulla vita costituiscono un importante strumento finanziario che offre protezione finanziaria ai beneficiari in caso di eventi legati alla vita dell'assicurato, come la morte o una malattia grave.
È possibile stipulare polizze di assicurazione sulla vita anche a favore di terzi. La designazione del beneficiario può avvenire nel contratto stesso, tramite una successiva dichiarazione scritta all'assicuratore o mediante testamento. Una volta designato, il beneficiario acquisisce i diritti derivanti dalla polizza assicurativa.
È importante notare che le somme dovute dalla compagnia assicurativa al beneficiario in caso di morte dell'assicurato non fanno parte dell'asse ereditario di quest'ultimo. Il diritto al pagamento della somma è proprio del beneficiario e non implica alcuna partecipazione dell'assicurato all'eredità. Gli eredi dell'assicurato non hanno diritto alla somma assicurata, a meno che non siano stati designati come beneficiari.
Tuttavia, la giurisprudenza italiana ha stabilito alcune condizioni in cui un erede potrebbe impugnare la polizza vita. Ad esempio, se il beneficiario designato non ha diritto a ricevere sostegno economico dall'assicurato, la polizza può essere considerata una liberalità o una donazione indiretta. In questo caso, i premi pagati dall'assicurato sono considerati donazioni effettuate in favore dei beneficiari e devono essere inclusi nell'eredità, a meno che non sia provato il contrario.
È fondamentale comprendere le implicazioni legali e successorie di queste polizze, specialmente per quanto riguarda la designazione dei beneficiari e l'inclusione dei premi nell'eredità. Consultare un esperto legale può essere utile per garantire una pianificazione finanziaria e successoria adeguata.