Giubileo.com

Il Testamento

Scrivere il proprio testamento è un atto di amore verso la propria famiglia. Oltre a garantire che i desideri personali siano rispettati, il testamento è un elemento fondamentale per la sicurezza legale. Assicurarsi che i beni vengano distribuiti correttamente e senza ambiguità è un modo responsabile per tutelare la propria eredità e la serenità dei propri cari.

Il testamento è un atto di volontà con il quale una persona individua i beneficiari, quindi i potenziali eredi, ed indica come deve essere suddiviso tra di loro il patrimonio ereditario.

Nel caso in cui il testamento sia valido, la successione ereditaria è regolata dal testamento.

Anche in sede di testamento, la legge tutela gli eredi legittimari che sono coloro che avranno comunque una parte della quota dell’eredità a prescindere dalla volontà del testatore e, quindi, il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Il testamento non può essere scritto da chi sia stato dichiarato incapace dalla legge come i minori di 18 anni, gli interdetti per infermità di mente e coloro che non sono capaci di intendere e volere nel momento in cui fanno il testamento.


TIPOLOGIE DI TESTAMENTO

La legislazione italiana distingue i testamenti tra:

Le forme ordinarie di testamento sono:

Il testamento olografo è il testamento che viene scritto, datato con giorno mese e anno e sottoscritto dal testatore stesso senza alcun obbligo di deposito presso un notaio.

Il testamento per atto di notaio può essere:

Infine, esistono anche i testamenti speciali che vengono concessi in particolari situazioni come la presenza di una pandemia nel luogo dove la persona si trova, il testamento effettuato a bordo di nave o aeromobile e il testamento dei militari e assimilati.


L'ESECUTORE TESTAMENTARIO

Il testatore può nominare nel testamento un proprio esecutore testamentario, una o più persone di sua fiducia, a cui affida il compito di dare puntuale esecuzione alle volontà come espresse nel testamento.

Per il caso in cui uno o tutti non accettino, può nominare altri in loro sostituzione e autorizzare l’esecutore a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

L'esecutore testamentario deve avere la piena capacità d'agire ed accettare (o rinunziare a) l'incarico davanti al Tribunale competente (ovvero il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto). La sua accettazione o la sua rinuncia devono essere annotate nel registro delle successioni.

L'esecutore testamentario, una volta nominato ed accettato l'incarico, ha la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'eredità, il potere e l'obbligo di amministrarla (con atti diretti a conservarla, a liquidarla e a gestirla) ed il correlato possesso dei beni ereditari.

Provvederà, quindi, ad eseguire le disposizioni di ultima volontà del defunto e ad amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e consegnando all’erede, che ne faccia richiesta, quei beni che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, l'esecutore testamentario è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Tribunale dell'aperta successione salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore.